24/03/2009
Circolare Cisl su ammortizzatori sociali
Riportiamo una circolare della Cisl Confederale a firma di Giorgio Santini sugli ammortizzatori sociali.

Come sapete, il Consiglio dei Ministri del 13 marzo ha varato nuove misure relative agli ammortizzatori sociali, che hanno preso la forma di emendamenti presentati dal Governo al decreto legge n. 5/2009 (incentivi alle auto e ad altri beni durevoli), attualmente in esame alla Camera dei Deputati ed in via di conversione in legge nelle prossime settimane.


Le principali questioni affrontate negli emendamenti suddetti sono relative alla semplificazione delle procedure per la cig, all’introduzione di incentivi alla riassunzione anche per i destinatari di ammortizzatori in deroga e, soprattutto, ad alcune modifiche all’art.19 della recente legge 2/2009 relative all’aumento dell’indennità per i co.co.pro. e a chiarimenti sulla norma sulle sospensioni.


A tale ultimo proposito va segnalato che i chiarimenti relativi alla norma sulle sospensioni sono stati anticipati da una circolare del Ministero del lavoro (che vi alleghiamo) che fornisce un’interpretazione dell’art.19, co.1 della legge 2/2009 in base alla quale, nelle ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela previsti si considerano esauriti e i lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti in deroga.
Per quanto riguarda, invece, gli ammortizzatori “in deroga”, la circolare precisa che, in attesa della definizione delle modalità di attuazione dell’accordo tra Governo e Regioni del 12 febbraio scorso, le risorse provvisoriamente assegnate alle Regioni con decreto del Ministero stesso, pari a 151 milioni di euro, potranno essere utilizzate secondo le procedure e le regole già concordate per l’anno 2008.


Di seguito descriviamo e commentiamo le principali novità che saranno introdotte con l’approvazione dei suddetti emendamenti governativi.
Rapporto tra indennità in caso di sospensioni e ammortizzatori in deroga


Vengono apportate modifiche all’art.19 della legge 2/2009 mirate ad eliminare le disparità tra lavoratori che usufruiscono dell’indennità di sospensione e lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori in deroga:


- viene introdotta una modifica della norma a regime, anticipata dalla circolare ministeriale, come appena visto, per la quale, nell’ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli enti bilaterali i periodi di tutela in caso di sospensione, compresi quelli a favore degli apprendisti (in quest’ultimo caso per sospensione e licenziamento), si considerano esauriti, e quindi i lavoratori per i quali non interviene la bilateralità possono accedere direttamente agi ammortizzatori in deroga. Viene nel contempo eliminata la possibilità, che era stata prevista fino all’entrata in vigore del decreto attuativo, di concedere l’indennità in caso di sospensione anche in assenza di integrazione dell’ente bilaterale;


- i lavoratori che invece usufruiranno dell’indennità in caso di sospensione riceveranno, per il solo biennio 2009-2010, un’integrazione a carico dello Stato che consentirà loro di raggiungere l’80% della retribuzione.


In questo modo si punta a superare lo stallo che si era creato perché l’utilizzo dell’indennità in caso di sospensione era possibile solo in pochi casi. Con la prossima approvazione di queste nuove norme i lavoratori potranno usufruire dell’indennità in caso di sospensione dove è presente l’erogazione da parte di un ente bilaterale, in caso contrario potranno accedere direttamente agli ammortizzatori in deroga. Risulta quindi parzialmente superata la Circolare Inps del n.39 del 6 marzo 2009 (inviata con precedente circolare del dipartimento) che aveva reso transitoriamente operativo l’ art. 19, co. 1, ma non per gli apprendisti.
Inoltre per i lavoratori che operano in settori ed aree dove è già funzionante un sistema di bilateralità e che quindi usufruiranno dell’indennità in caso di sospensione dovrebbe essere assicurato un sussidio di entità equivalente agli ammortizzatori in deroga.


Contratti di solidarietà


Vengono potenziati i contratti di solidarietà di cui all’art. 5 della legge 236/93, quelli cioè utilizzabili dalle piccole imprese non rientranti nell’ambito di applicazione cigs/mobilità.


Si tratta, come sapete, di un intervento chiesto con forza dalla Cisl, che punta a rendere più utilizzabili gli strumenti maggiormente idonei a mantenere i lavoratori nella filiera produttiva e ad arginare i licenziamenti, ma al momento non è possibile una valutazione più compiuta in assenza del testo definitivo della norma.


Indennità per i co.co.pro.


Per il solo 2009 l’indennità una tantum per i co.co.pro, già stabilita ad un livello del 10% del reddito dell’anno precedente, viene aumentata al 20%, con uno stanziamento aggiuntivo di 100 milioni di euro a valere sul fondo di rotazione di cui all’art.9 della legge 236/93.


La misura è stata ovviamente apprezzata dalla Cisl, benché la nostra richiesta fosse superiore. Auspichiamo che ci siano spazi per un ulteriore miglioramento in futuro e, soprattutto, per mettere a regime la norma che, al momento, è limitata al 2009.



Procedure concessione ammortizzatori in deroga


Vengono modificati l’art.2, co.36 della legge finanziaria 2009 (legge n.203/2008) che stanzia le risorse e regolamenta le concessioni di ammortizzatori in deroga per l’anno 2009, e l’art.19 co.9 della legge 2/2009 che regolamenta le proroghe degli stessi trattamenti in deroga, eliminando i termini temporali finora previsti (intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009). A causa delle difficoltà legate alla crisi viene anche eliminato il vincolo della riduzione del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008.
Inoltre nell’elencazione dei trattamenti in deroga si fa riferimento alla cassa integrazione guadagni, senza specificare che si tratti della cassa straordinaria, quindi anche la cig ordinaria potrà rientrare tra i trattamenti in deroga.


L’eliminazione del vincolo della riduzione del 10% dei destinatari delle proroghe dei trattamenti in deroga scaduti il 31 dicembre 2008 risponde ad una forte richiesta della Cisl.
L’inclusione della cigo tra i trattamenti concedibili “in deroga” rappresenta una prima risposta alla nostra richiesta di rendere più flessibile ed utilizzabile la cassa integrazione ordinaria. Tuttavia riteniamo questo intervento assai parziale, in quanto gli ammortizzatori in deroga restano uno strumento discrezionale, mentre in questa fase è preferibile rendere maggiormente utilizzabili gli strumenti ordinari. Resta ferma la richiesta della Cisl di estendere ai settori più colpiti dalla crisi la norma della finanziaria 2003 già utilizzata per il solo settore auto, prevedendo:
modifica dell’attuale criterio di computo per il quale ogni settimana in cui è effettuato un periodo di sospensione, anche parziale, viene contata per intero
allungamento della durata massima portandola da un anno nel biennio a due anni nel triennio.



Requisiti per l’accesso agli ammortizzatori in deroga


Anche ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga si applicano i requisiti di accesso per la cassa integrazione e la mobilità a regime: rispettivamente 90 giorni di anzianità aziendale per la cig e 12 mesi di anzianità aziendale per la mobilità. Nel computo dei 12 mesi si considerano, e anche qui si tratta di una nostra indicazione, eventuali mensilità accreditate presso la gestione separata per rapporti di co.co.co. per i soggetti che abbiano conseguito, con riferimento alle stesse mensilità, un reddito in regime di monocommittenza non superiore a 5000 euro.


Incentivi alla riassunzione di destinatari di ammortizzatori in deroga


Per gli anni 2009 e 2010 i datori di lavoro che assumeranno lavoratori destinatari di ammortizzatori in deroga, licenziati o sospesi, riceveranno dall’Inps un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, per il numero di mensilità ancora non erogate


Semplificazioni per il pagamento diretto della cassa integrazione


Nei casi in cui l’impresa faccia domanda di pagamento diretto della cassa integrazione straordinaria ai lavoratori da parte dell’Inps, questo viene disposto contestualmente all’autorizzazione del trattamento di cigs, fatta salva revoca successiva nel caso in cui dovesse risultare dalla verifica ispettiva che l’azienda non presenta le difficoltà di ordine finanziario che giustificano il pagamento diretto.


Nei casi in cui l’impresa faccia domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga ai lavoratori da parte dell’Inps, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, l’Inps potrà erogare il trattamento di cassa integrazione in deroga prima dell’emanazione del decreto di concessione, sulla base della domanda dell’impresa corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari.


Per i periodi di cassa integrazione successivi al 1 aprile 2009 le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga per i quali richiedono il pagamento diretto da parte dell’Inps, devono presentare relativa domanda entro 20 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione di orario, al fine di consentire l’erogazione tempestiva dei trattamenti.


Lavoro accessorio


In via sperimentale, per il solo 2009, i percettori di prestazioni di sostegno al reddito possono prestare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3000 euro l’anno, con possibilità di cumulare i voucher con i trattamenti di sostegno al reddito.


Inoltre vengono ampliate, a regime, le possibilità di svolgere lavoro accessorio:
alle manifestazioni fieristiche e a lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico
nel caso dei giovani fino a 25 anni, alle attività svolte nel fine settimana
alle attività svolte da pensionati, in qualsiasi settore produttivo

Mentre riteniamo positivo consentire ai percettori di prestazioni di sostegno al reddito di integrare le stesse con piccoli lavori regolamentati con il sistema dei voucher, siamo invece preoccupati che si colga l’occasione per ampliare ulteriormente l’utilizzo di questo stesso sistema a regime. L’utilizzo del lavoro accessorio può invece essere assai proficuo per regolarizzare attività nell’ambito dei lavori familiari e dei soggetti senza fini di lucro.


Obbligo di comunicazione al pubblico delle offerte di lavoro


I centri pubblici per l’impiego e le agenzie private del lavoro sono tenuti, con periodicità almeno settimanale, a rendere note le opportunità di lavoro mediante forme di promozione della pubblicazione o diffusione sui mass media locali.


Valutazioni complessive


Valutiamo positivamente le misure già decise dal Governo, in particolare il miglioramento del sostegno per i precari, l’accelerazione delle procedure per la cassa integrazione, il potenziamento dei contratti di solidarietà.


Resta aperto il problema dei tempi di attuazione delle misure che via via vengono decise, nonché quello dei tempi di stanziamento delle risorse stabilite con l’Accordo Stato / Regioni, essendo per ora resi disponibili solo i 151 milioni di acconto.


La Confederazione resta impegnata nella costante interlocuzione con il Ministero del Lavoro per superare le difficoltà, anche burocratiche, nella gestione della partita degli ammortizzatori sociali in questa difficile fase di crisi produttiva, in particolare perché venga disposto al più presto un ulteriore riparto di risorse alle Regioni.


Vi terremo informati tempestivamente sull’evoluzione della situazione.



Cordiali saluti.


Il Segretario Confederale
(Giorgio Santini)