11/11/2011
Ex somministrati INPS: riconosciuta la differenza tra l'importo della disoccupazione e l'indennità di mobilità.
Oggetto: ex somministrati Inps - firma accordo per integrazione al reddito - incontro con Tempor


In un comunicato a firma delle segreterie nazionali di FELSA, NIDIL, UILTEMP, viene comunicata
la sottoscrizione presso il ministero del Lavoro dell'accordo (allegato) che consentirà ai lavoratori Tempor impiegati in questi anni presso l'Inps di ottenere una prestazione integrazione al reddito nel caso in cui abbiano percepito o stiano percependo l'indennità ordinaria di disoccupazione pari alla differenza tra la stessa indennità di disoccupazione e l'eventuale indennità di mobilità spettante. Come sapete, la ds ordinaria viene liquidata al 60% e al 50% del reddito percepito durante l'ultima occupazione a seconda della durata dello stato di disoccupazione, mentre l'indennità di mobilità è pari all'80%. Il risultato è, quindi, che i lavoratori percepiranno un'integrazione pari alla differenza tra queste due prestazioni per tutto il periodo nel quale hanno ricevuto la ds ordinaria. Ciò in forza del D.L. n. 98/2011 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111.

L'accordo riguarda potenzialmente tutti i lavoratori interessati all'appalto Tempor con Inps in questi anni, sia quelli cessati il 31 dicembre 2010, sia quelli cessati il 15/04/2011.
Dietro sollecitazione sindacale, è stato inserito nell'accordo il fatto che la prestazione verrà liquidata direttamente dall'Istituto senza che i lavoratori debbano fare apposita domanda.
L'iter, non brevissimo, prevede che prima alla corresponsione dell'integrazione da parte dell'Istituto, sia innanzitutto stabilito dal ministero del Lavoro e dall'Inps il numero dei lavoratori aventi diritto, e, successivamente, sia emesso, come previsto dalla norma citata, un decreto interministeriale a firma dei ministri del Lavoro e dell'Economia.
Posto che la misura non risolve i problemi occupazionale dei lavoratori né risponde a quanto previsto nella nota risoluzione parlamentare di marzo scorso, è evidente che si tratta di un primo risultato dell'azione messa in campo in questi mesi dai lavoratori e dal sindacato, anche alla luce della situazione economica e politica che il Paese sta vivendo negli ultimi mesi.

Si è tenuto nella stessa giornata un incontro con l'agenzia Tempor per discutere varie questioni rimaste aperte fin da aprile e alla discussione delle quali l'agenzia si era finora sottratta. L'agenzia ha riconosciuto, come richiesto dal sindacato fin da aprile scorso, il fatto che ai lavoratori debba essere corrisposta l'Indennità di vacanza contrattuale (IVC) prevista dal CCNL degli Enti Pubblici non Economici, dovuta ai lavoratori dal 1° aprile 2010 e non corrisposta se non per il rateo di aprile 2011. Su questo aspetto, Tempor ha riferito di aver avuto nei giorni scorsi l'autorizzazione a fatturare il costo da parte dell'Istituto. Ciò avverrà nelle prossime settimane. L'agenzia ha preso atto, inoltre, della reiterazione da parte sindacale della richiesta di corrispondere ai lavoratori in somministrazione, per quanto di competenza, i trattamenti accessori previsti dalla Contrattazione integrativa per i lavoratori dipendenti dell'Istituto. Su tale aspetto le OO.SS. formuleranno apposita richiesta all'agenzia e all'Inps stante il regime di solidarietà tra somministratore e utilizzatore previsto dall'articolo 23 del D. Lgs 276/03.
Si è convenuto, inoltre, di tenere un incontro il prossimo 28 novembre con all'ordine del giorno:
· interventi formativi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori in somministrazione;
· verifica della corrispondenza tra quanto dovuto e quanto percepito dai lavoratori rispetto alla 2^ missione Tempor/Inps del 2009. Su questo punto si è deciso di effettuare una verifica tecnica in quanto risultano differenze di conteggio tra parte sindacale e datoriale.

Su tutti gli aspetti più su discussi sarà firmato un primo verbale di riunione, con l'intenzione di arrivare ad un accordo specifico sui temi ancora non definiti.

comunicato a firma di FELSA - NIDIL - UILTEMP.